L’impresa è abilitata, ai sensi della legge 5 marzo 1990 n.46 recante le norme per la sicurezza degli impianti, all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all’art.1 della legge n.46/1990 come segue:
- per gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore.
- gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- per gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura e specie.
- per gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore.
- per gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore.
- gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- per gli impianti di protezione antincendio.
L'impresa e il proprio personale tecnico, risultano inoltre certificati F-Gas (patentino frigorista), secondo quanto stabilito dalle nuove normative in ambito di installazione e manutenzione di impianti di condizionamento.
(D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43 )
Il personale specializzato dell'impresa è quindi abilitato ad eseguire una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
- installazione (da intendersi come l'assemblaggio di due o più pezzi di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati);
- manutenzione o riparazione;
- controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
- recupero di gas.